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Il Principio DNSH alla base del PNRR

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti. Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema:

 

  1. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI → Un’attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG).
  2. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI → Un’attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.
  3. USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE → Un’attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.
  4. TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE, CON RIFERIMENTO ANCHE A RIDUZIONE E RICICLO DEI RIFIUTI → Un’attività economica non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.
  5. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA, DELL’ACQUA O DEL SUOLO → Un’attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo.
  6. PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA SALUTE DEGLI ECOSISTEMI → Un’attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione.

 

Per i Contratti di sviluppo, il rispetto del principio DNSH comporta tre fasi:

  1. a) identificazione di settori e attività esclusi;
  2. b) presentazione della dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale e della documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e/o relazione di sostenibilità ambientale;
  3. c) valutazione, da parte del soggetto gestore, del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento.

 

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